Art. 3.

      1. Le imprese installatrici di apparecchi utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile, nella esecuzione dei relativi impianti, devono adottare le misure di protezione di cui all'articolo 2. Il committente o il proprietario è responsabile del mantenimento in efficienza delle misure di protezione.
      2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'interno, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al Ministero dello sviluppo economico.

 

Pag. 3